Per tutti i contratti di locazione e di comodato di fabbricati o di porzioni di fabbricati "sia ad uso abitativo sia ad uso diverso dall'abitativo" per i quali è obbligatoria la registrazione, non è più dovuta la comunicazione di cessione di fabbricato (nota anche come "denuncia di P.S." o come "denuncia antiterrorismo"). Ai sensi dell'art. 2, d.l. n. 79 del 20.6.12 (cosiddetto decreto "Sicurezza"), come convertito nella legge n. 131 del 7.8.12, la registrazione del contratto, infatti, ha assorbito, a partire dal 21.6.12, l'obbligo in questione.
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